Dal 12 agosto 2026 si applica in tutta l'UE il PPWR, il regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Riguarda ogni azienda che immette imballaggi sul mercato europeo. Chi opera come fabbricante deve verificare e documentare che siano conformi.

Spieghiamo il regolamento PPWR sugli imballaggi: cosa richiede a partire da quella data e cosa cambierà fino al 2038. Poi raccontiamo come documentiamo gli astucci dei nostri trofei.

Sommario

Cos'è il regolamento PPWR e a chi si applica

Il PPWR (in inglese Packaging and Packaging Waste Regulation) è il Regolamento (UE) 2025/40. È entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e sostituisce la Direttiva 94/62/CE, la precedente norma europea sugli imballaggi.

Il PPWR stabilisce i requisiti che ogni imballaggio deve rispettare. Il suo obiettivo è ridurre i rifiuti di imballaggio e uniformare le regole in tutti i paesi. Lo traduce in alcune richieste concrete:

  • Limiti per le sostanze pericolose.
  • Imballaggi progettati per poter essere riciclati.
  • Meno materiale e meno spazio vuoto.
  • Etichette uguali in tutta l'UE.

Essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni paese, senza che ciascuno Stato approvi una legge propria. In Spagna convive con il Real Decreto 1055/2022, la norma spagnola su imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il regolamento individua tre figure nella catena di fornitura:

  • Fabbricanti: chi fabbrica imballaggi o beni imballati, oppure li fa realizzare con il proprio nome o marchio.
  • Importatori: chi, stabilito nell'UE, immette sul mercato imballaggi provenienti da paesi extra UE.
  • Distributori: chi mette a disposizione sul mercato imballaggi senza essere né fabbricante né importatore.

PPWR imballaggi: magazziniere con lettore di codici a barre che sistema scatole di cartone su uno scaffale

Cosa richiede dal 12 agosto 2026

Da quella data, per ogni imballaggio servono tre cose:

  • Valutazione di conformità (art. 38): verificare che l'imballaggio rispetti quanto richiesto dal regolamento. La procedura è descritta nell'allegato VII.
  • Documentazione tecnica: il fascicolo che lo dimostra. Anch'essa è dettagliata in questo allegato.
  • Dichiarazione UE di conformità (art. 39): il documento che attesta la conformità. Viene redatta per tipo di imballaggio, secondo il modello dell'allegato VIII del regolamento, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

Inoltre il regolamento limita le sostanze presenti negli imballaggi:

  • Metalli pesanti: la somma di quattro metalli non può superare 100 mg/kg (art. 5):
    • Piombo.
    • Cadmio.
    • Mercurio.
    • Cromo esavalente.

  • PFAS: sostanze per- e polifluoroalchiliche, note come «sostanze chimiche eterne». I relativi limiti si applicano agli imballaggi a contatto con gli alimenti.

La dichiarazione UE è un'autodichiarazione: non richiede la marcatura CE né la certificazione di un organismo esterno. Il fabbricante conserva la documentazione per 5 anni se l'imballaggio è monouso e per 10 anni se è riutilizzabile.

Cosa cambia tra il 2028 e il 2038

Il regolamento introduce nuovi obblighi in tre scadenze: 2028, 2030 e 2038.

  • 2028: etichettatura armonizzata (art. 12), dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione, se questa data è successiva.
  • 2030: spazio vuoto massimo del 50 % (art. 24), dal 1° gennaio 2030 o 36 mesi dopo gli atti di esecuzione, se questa data è successiva. Si applica a tre tipi di imballaggi:
    • Imballaggi di raggruppamento.
    • Imballaggi per il trasporto.
    • Imballaggi per l'e-commerce.

  • 2030: riduzione al minimo di peso e volume (art. 10), che impone di usare solo il materiale necessario alla funzione dell'imballaggio.
  • 2030: riciclabilità per classi A, B e C (art. 6), dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo gli atti delegati, se questa data è successiva.
  • 2038: la classe C non basta più.

Le date potrebbero slittare, perché dipendono da norme che la Commissione europea non ha ancora approvato.

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Che differenza c'è tra riciclato, riciclabile e compostabile?

Riciclato riguarda l'origine del materiale, riciclabile il suo destino a fine vita e compostabile la possibilità di trasformarsi in compost. Sono tre concetti distinti:

  • Riciclato: materiale ottenuto da rifiuti. I minimi obbligatori di contenuto riciclato previsti dal PPWR si applicano alla plastica, non alla carta.
  • Riciclabile: imballaggio progettato per poter essere riciclato e che, in pratica, viene riciclato su larga scala.
  • Compostabile: imballaggio che supera le prove della norma europea EN 13432. Le prove si effettuano sull'imballaggio finito e non sulla materia prima.

Dal 27 settembre 2026, la Direttiva (UE) 2024/825 richiede che le dichiarazioni ambientali siano concrete e dimostrabili.

Che imballaggio hanno i nostri trofei

Ciascuno dei nostri trofei personalizzati è fornito in un astuccio individuale e, per i progetti su misura, in un astuccio su misura con forma e finiture adattate.

Ogni astuccio è in cartone rigido 100 % riciclato da 600 g/m². La finitura è grigio cemento con texture opaca. Gli astucci sono inoltre 100 % riciclabili.


PPWR imballaggi: tre astucci per trofei grigio cemento opaco, piatto, cubico e verticale

Gli astucci per trofei della collezione sono disponibili in tre formati:

  • Astuccio piatto, per targhe quadrate o rettangolari.
  • Astuccio verticale, per i totem.
  • Astuccio a scatola cubica, per i premi.

La personalizzazione avviene tramite serigrafia, una tecnica che stampa uno o più inchiostri sul cartone.



Imballaggio per trofei: astuccio verticale

Come documentiamo i nostri astucci

Dichiariamo per iscritto la conformità al PPWR e manteniamo la documentazione tecnica che la supporta. La dichiarazione è datata 12 agosto 2026 e si applica nei casi indicati nella sua nota di applicabilità.

La dichiarazione riporta, tra gli altri, questi requisiti del regolamento:

  • Progettazione per il riciclaggio: carta e cartone vengono recuperati tramite gestori di rifiuti autorizzati.
  • Contenuto riciclato.
  • Limiti per sostanze pericolose e metalli pesanti.
  • Riutilizzo e riciclabilità: il cartone è riciclabile al 100 %.

La documentazione tecnica comprende diversi documenti:

  • Specifiche dei materiali e schede tecniche.
  • Composizione e dichiarazioni dei fornitori di materie prime sulle sostanze preoccupanti.
  • Prove che l'imballaggio è riciclabile e compatibile con i processi di riciclaggio (art. 6).
  • Aggiornamento della documentazione a ogni cambio di materiale.

Regolamento PPWR sugli imballaggi: astuccio e trofeo

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Gli astucci e la conformità al PPWR

Dal 12 agosto 2026 il regolamento PPWR sugli imballaggi richiede, per ogni imballaggio, valutazione di conformità, documentazione tecnica e dichiarazione UE, ed estende i suoi requisiti fino al 2038. I nostri astucci sono in linea con gli obiettivi del PPWR.

Domande frequenti

Da quando si applica il regolamento PPWR?
Cosa cambia tra il 2028 e il 2038?
Di che materiale sono gli astucci dei nostri trofei?